INTRODUZIONE
Introduzione e finalità di Controller Associati
L’associazione CONTROLLER ASSOCIATI è un'associazione, senza fini di lucro, tra controller ed ogni altra figura professionale legata alla pianificazione, programmazione e controllo di gestione, con esclusive finalità d’informazione, di formazione e punto di incontro tra gli stessi soci membri.
L'associazione “Controller Associati” persegue, in particolare, gli scopi indicati nello statuto sociale.
Tutti i soci si impegnano a ricercare, praticare ed indurre ad adottare le norme deontologiche dell'associazione per:
- preservare ed accrescere la reputazione dell’associazione quale forza responsabile ed eticamente corretta;
- contribuire concretamente, in primo luogo attraverso i loro stessi comportamenti, al miglioramento del sistema-Paese.
Tutto il sistema, dal singolo associato ai vari organi associativi, dovrà essere compartecipe e coinvolto nel perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle relative modalità, in quanto ogni singolo comportamento non eticamente corretto non solo provoca negative conseguenze in ambito associativo, ma danneggia l’immagine dell’intera categoria e del sistema presso la pubblica opinione, presso il legislatore e la pubblica amministrazione.
L'eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello statuto. Essa si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento.
Che cos’è il codice etico-deontologico
Il codice etico-deontologico è un accordo istituzionale volontario, stipulato tra i soci di Controller Associati (in seguito chiamati “soci” o “associati”), al fine di regolamentare il complesso dei doveri etici a cui i soci dell’associazione devono attenersi nell’ambito della loro attività.
In particolare, il codice regolamenta, dal punto di vista etico-deontologico, i rapporti tra i soci, tra i soci e l’associazione ma anche tra i soci ed i fruitori dell’attività di pianificazione, programmazione e controllo di gestione. Esso deve costituire uno strumento normativo, interno, che si prefigge di influenzare stabilmente i comportamenti dei singoli associati.
L’appartenenza alla Controller Associati implica l’osservanza della normativa giuridica generale vigente nonché l’accettazione e la piena adesione non soltanto allo statuto dell’associazione ma anche ai regolamenti ed al codice etico-deontologico che l’associazione adotta.
Il presente codice è stato elaborato dal consiglio direttivo dell'associazione ed approvato dall’assemblea dei soci. Il codice è suscettibile di ulteriori integrazioni in quanto la norma deontologica è condizionata da multiformi aspetti del caso concreto ed è soggetta ad una continua evoluzione. Il codice si compone di due parti: la prima attinente ai principi generali e la seconda attinente alle norme deontologiche fondamentali, ivi comprese le norme specifiche ed etiche che il controller deve rispettare nello svolgimento della propria funzione sociale.
Il codice etico-deontologico e i suoi eventuali successivi aggiornamenti sono portati a conoscenza dei soci e del pubblico attraverso: distribuzione, in formato cartaceo e/o elettronico, pubblicazione sul sito internet www.controllerassociati.it ed attraverso qualsiasi altra forma pubblicitaria che l’associazione ritenga appropriata.
Motivazione dei soci
I soci possiedono una forte motivazione che li spinge ad incidere sul miglioramento della qualità del lavoro attraverso il ruolo del controllo di gestione.
Controller Associati persegue l’ideale dell’organizzazione non lucrativa e i soci considerano lo sviluppo del mondo non profit il principio dominante della vita associativa, proponendosi di escludere ogni interferenza derivante da interessi individuali.
Ogni socio prende visione ed accetta il presente codice, esprimendo in modo esplicito l’impegno a non contravvenire al presente codice etico-deontologico in nessun modo ed a non ostacolare il lavoro degli organi preposti alla salvaguardia della sua effettività.
Struttura del codice etico-deontologico
Il presente codice etico-deontologico è suddiviso nei seguenti capi:
I. principi generali;
II. obblighi etici e deontologici del controller;
III. rapporti tra il socio e l’associazione;
IV. rapporti tra il socio e i committenti;
V. rapporti tra il socio e i colleghi;
VI. rapporti tra il socio e i terzi;
VII. dell’organo di supervisione etica e dei valori associativi;
VIII. delle sanzioni;
IX. norme di chiusura.
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Ambito di applicazione
Il presente codice deontologico si applica a tutti i soci iscritti alla Controller Associati nell'esercizio della professione e nei rapporti fra loro, con l’associazione e con i terzi.
Art. 2 - Potestà disciplinare e regolamentare
Spetta agli organi disciplinari dell'associazione la potestà di irrogare sanzioni per violazione delle norme deontologiche conformemente allo statuto e ai regolamenti interni.
CAPO II – OBBLIGHI ETICI E DEONTOLOGICI DEL CONTROLLER
Art. 3 - Doveri morali generali
Il socio deve fornire un chiaro esempio di rettitudine e di specchiata condotta civile e morale, anche al di fuori dall’esercizio della professione, in modo da mantenere alto l’apprezzamento della categoria.
Art. 4 - Dovere di probità e dignità
Il socio deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e integrità morale.
Art. 5 - Dovere di lealtà e correttezza
Il socio deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza, obiettività ed equidistanza, basi sulle quali si costruisce il rapporto di fiducia con il committente.
Al socio è assolutamente vietato trarre un utile personale da informazioni di cui venga a conoscenza nell'esercizio della professione.
Art. 6 - Dovere di diligenza
Il socio deve adempiere ai propri doveri professionali con la massima diligenza. In particolare deve rispettare le modalità e i termini dell'incarico e le altre condizioni concordate con il committente.
Art. 7 - Dovere di segretezza e riservatezza
Il socio mantiene la massima riservatezza sulle informazioni e su tutti i documenti cui ha accesso nell'esercizio della professione. Il dovere di riservatezza non decade con la conclusione della prestazione o del rapporto professionale.
Il socio si accerta che tutte le persone che lo assistono durante il lavoro o con le quali collabora rispettino le stesse regole di riservatezza.
Il dovere di riservatezza viene meno in presenza di obblighi di legge o di richieste delle autorità.
Art. 8 - Dovere di indipendenza
Il socio ha il dovere di mantenere la propria indipendenza nell'esercizio dell'attività professionale. Egli deve avere coscienza dell'importanza del proprio lavoro.
Nell’esercizio della sua professione, egli non deve violare i principi di indipendenza e di obiettività che sono propri del mandato conferitogli.
Art. 9 - Dovere di competenza
Il socio non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza ed organizzazione di mezzi e persone.
L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgerlo, nel caso di sopravvenuta difficoltà il socio deve informare il proprio committente che potrà valutare la sua sostituzione con altro professionista.
Art. 10 - Dovere di aggiornamento professionale
È dovere del socio curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l’attività.
Il socio è tenuto a mantenersi aggiornato sulle materie oggetto dell’attività del controller e nel rispetto del regolamento dei crediti formativi approvato dall’associazione.
Art. 11 - Carattere personale e responsabilità dei soci
Il socio è eticamente responsabile verso se stesso, verso gli stakeholder e verso la società civile tutta, del proprio lavoro e verso l’associazione nel dare il proprio contributo. I soci debbono mettere a disposizione la propria professionalità a servizio dell’associazione mettendo in “rete” il proprio sapere. Per queste ragioni, non sono disposti a compromettere le proprie convinzioni personali né quelle dell’associazione e dei suoi appartenenti a fini di interesse speculativo.
Art. 12 - Dovere di adempimento previdenziale e fiscale
Il socio ha il dovere di rispettare la normativa dello Stato in cui esercita la propria attività professionale e, in particolare, gli obblighi relativi al regime previdenziale e fiscale in vigore nel luogo di domicilio fiscale.
Art. 13 - Dovere di evitare incompatibilità
Il socio rende noto tempestivamente al committente e, ove opportuno, ai destinatari della prestazione eventuali motivi di conflitto d'interesse di natura personale, economica, ideologica e simili che possano compromettere la qualità e l’oggettività della prestazione.
Art. 14 – Rapporti con i dipendenti e collaboratori
Il socio avrà cura che i propri dipendenti e/o collaboratori adeguino il loro comportamento professionale alle norme contenute nella presente disciplina.
Art. 15 - Pubblicità
Nell'attività di autopromozione, il socio deve essere veritiero, preciso e trasparente e non deve arrecare pregiudizio al decoro della professione. Si asterrà da ogni forma di pubblicità che possa indurre in errore e dall'attribuirsi titoli, diplomi e competenze che non possiede.
È vietata ogni forma di pubblicità ingannevole o comparativa.
Art. 16 - Divieto di pratiche commerciali ingannevoli o aggressive
Sono vietate le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive così come definite dal codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).
CAPO III – RAPPORTI TRA IL SOCIO E L’ASSOCIAZIONE
Art. 17 – Dovere di collaborazione
L’Associato ha il dovere di collaborare con l’associazione per l’attuazione delle finalità istituzionali e aver rispetto delle cariche dirigenziali.
L’Associato chiamato a far parte del gruppo dirigenziale dell’Associazione deve adempiere all’incarico con diligenza, imparzialità e nell’interesse della stessa.
I rapporti con i dirigenti devono essere improntati alla dignità e al reciproco rispetto.
Art. 18 – Tutela del nome di Controller Associati
Nello svolgimento delle proprie attività i soci della Controller Associati non devono commettere azioni che contravvengano allo statuto, ai regolamenti ed al presente codice etico-deontologico. È fatto divieto anche di compiere gesti capaci di danneggiare o compromettere i profili valoriali e di immagine che caratterizzano l’associazione e il suo buon nome, né la sua progettualità, ossia le attività che pone in essere per raggiungere i propri scopi.
CAPO IV - RAPPORTI TRA IL SOCIO E I COMMITTENTI
Art. 19 - Profili generali
Il socio è impegnato nei confronti del suo committente a:
- rispettare le leggi vigenti (nazionali e/o europee);
- rispettare la probità e il decoro della professione;
- improntare la propria attività a diligenza, correttezza e discrezione verso il committente;
- esprimere con imparzialità le proprie valutazioni professionali;
- conservare autonomia di giudizio tecnico ed intellettuale e difenderlo da qualsiasi condizionamento;
- rispettare le normative ed i comportamenti inerenti la segretezza dei dati con cui entra in contatto nello svolgimento del suo ruolo e, in ogni caso, garantire la massima riservatezza professionale.
La posizione personale e la situazione patrimoniale del committente non devono influenzare minimamente la condotta del socio.
L'esercizio della professione deve essere uniforme a principi della maggior qualità possibile. In tal senso, devono essere evitati scadimenti dovuti all'eccessivo lavoro od alla non approfondita conoscenza della specifica materia.
Art. 20 - Rapporto di fiducia
Il rapporto di fiducia è alla base dell'attività professionale. Il socio deve eseguire personalmente l'incarico assegnato e non può affidarlo ad altri senza consenso del committente.
Art.21- Autonomia del rapporto
Il socio ha l’obbligo di curare gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile, nei limiti del mandato, nell’osservanza della legge e dei principi del codice deontologico e di condotta.
Il socio non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.
Art. 22 - Garanzia di successo
Nell'espletamento dell'incarico, il socio deve evitare di dare al committente preventive garanzie di successo, mentre deve sempre operare al meglio delle proprie capacità e conoscenze.
Art.23 - Conflitto di interessi
Il socio ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio committente.
Non può assumere incarichi o svolgere attività che comportino conflitto di interessi, senza il consenso esplicito del committente.
Art. 24 - Obbligo di informazione
Lo scopo della prestazione professionale non può trovarsi in contrasto con le norme dell’associazione e con le norme di legge e non può arrecare pregiudizio ai diritti inviolabili dell'uomo e ai principi a cui si ispirano gli ordinamenti democratici. Il socio non può svolgere incarichi che possano verosimilmente implicarli in attività illecite.
Il socio deve rendere note al committente le condizioni di lavoro applicabili all'incarico nonché le proprie competenze relativamente alla prestazione richiesta.
Il socio deve informare il committente sugli aspetti relativi alla qualità e sulle migliori prassi professionali e comunicare le modalità di svolgimento più congrue al raggiungimento dello scopo, tenendo presente che le modalità della prestazione professionale devono essere rivolte a soddisfare le esigenze del committente, ma anche del destinatario del servizio.
Qualora le modalità richieste dal committente pregiudichino in misura significativa lo scopo e la qualità della prestazione, il socio ha la facoltà di rifiutare l'incarico dandone immediata comunicazione al committente.
Al committente e ai destinatari del servizio viene esplicitamente comunicato che un'eventuale ammissione di errore o eventuali richieste di chiarimenti da parte del controller non sono da considerarsi segno di incompetenza, bensì una manifestazione di correttezza professionale.
Art. 25 - Definizione dell'incarico
Il socio si accerta che i termini dell'incarico siano definiti chiaramente e possibilmente per iscritto, evidenziandone la portata e i limiti.
Egli sollecita il committente ad assegnare l'incarico con congruo anticipo a garanzia della qualità della prestazione e lo esorta a fornire tutte le informazioni necessarie ad individuare lo scopo specifico della prestazione.
Il socio esorta altresì il committente, garantendo la confidenzialità, a fornirgli ogni tipo di informazione, documento, materiale e contatto che possa contribuire alla qualità della prestazione.
Nel corso del mandato dovrà fornire al committente spontanei e periodici ragguagli in ordine allo stato delle attività svolte. In ogni caso dovrà sempre fornire con chiarezza tutte le notizie che vengono richieste dal committente.
Art. 26 - Equo compenso
Il socio deve astenersi dal prestare la propria opera dietro compensi non adeguati alla qualità della prestazione.
Il compenso relativo ai servizi resi deve essere calcolato in funzione delle specifiche competenze del controller, della sua formazione ed esperienza, della tecnicità dell'incarico, delle ricerche necessarie, delle scadenze convenute, delle spese eventualmente sostenute, degli investimenti realizzati e degli oneri aggiuntivi.
Il socio eviterà di proporre o di accettare compensi soggetti a sconti o ribassi, che possano costituire atti di concorrenza sleale nei confronti dei colleghi.
Art. 27 - Cessazione dell’incarico
Se nell'esercizio della professione il socio si trova nella necessità di dismettere il mandato deve darne comunicazione al committente motivandone le ragioni della conclusione del rapporto. Egli deve comunque comportarsi in modo tale da non pregiudicare gli interessi dello stesso.
CAPO V – RAPPORTI TRA IL SOCIO E I COLLEGHI
Art. 28 - Rapporto di colleganza
Al controller si richiede senso di solidarietà verso i colleghi.
Il socio deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi e delle altre figure professionali con cui viene in contatto un atteggiamento di cordialità e lealtà, al fine di rendere più serena e corretta l'attività professionale.
Art. 29 - Divieto di accaparramento di clienti
L'aspetto competitivo deve essere mantenuto entro i limiti costruttivi e non deve mai degenerare. In tale ottica deve evitarsi il ricorso a mezzi illeciti (e contrari alla morale) per acquisire o sottrarre clientela ad altri professionisti.
Nell’ambito di un lavoro di gruppo o in équipe, il socio rispetta scrupolosamente gli interessi dei colleghi e si impegna a preservare i rapporti che questi ultimi intrattengono col committente.
Il socio che ricopra cariche pubbliche o comunque svolga funzioni di prestigio deve evitare di utilizzare la propria posizione per procurarsi clientela.
Art. 30 - Notizie riguardanti i colleghi
Il socio deve astenersi dall'esprimere in pubblico o presso i committenti giudizi lesivi della reputazione professionale dei colleghi. Eventuali giudizi tecnici o perizie, se richiesti, vanno espressi con equilibrio e obiettività.
Art. 31 - Rapporti con le altre associazioni
I soci della Controller Associati che appartengano anche ad altre associazioni o gruppi, nei quali rivestano cariche rappresentative o dai quali siano delegati, devono astenersi dal farsi portavoce della Controller Associati agli incontri tra associazioni, onde evitare situazioni conflittuali.
CAPO VI - RAPPORTI TRA IL SOCIO E I TERZI
Art. 32 - Rapporti con terzi
Nei rapporti con la controparte, sia essa di natura privata che pubblica ed in particolare modo nei contatti e confronti con i funzionari, gli impiegati della Pubblica Amministrazione, il socio deve comportarsi con dignità e cortesia, evitando ogni manifestazione di adulazione o di servilismo.
A tutela dei diritti patrimoniali della controparte il socio può contrarre un'idonea polizza assicurativa di responsabilità civile per i danni che dovesse causare nell'esercizio dell'attività professionale.
CAPO VII – DELL’ORGANO DI SUPERVISIONE ETICA E DEI VALORI ASSOCIATIVI
Art. 33 – Organo di supervisione etica e dei valori associativi
L’organo di supervisione etica e dei valori associativi è disciplinato dallo statuto dell’associazione.
Il presente codice, come previsto dallo stesso statuto, regolamenta i diritti e i doveri di detto organo.
Art. 34 – Modalità di esercizio del controllo
L’organo di supervisione etica e dei valori associativi assicura che le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo siano coerenti con gli scopi e i valori dell’associazione, garantisce e promuove il continuo aggiornamento dei principi e dei valori etici dell’associazione e valuta la conformità ai principi e ai valori dell’associazione di ogni eventuale cambiamento dei requisiti necessari per poter essere ammessi all’associazione in qualità di socio. Inoltre, l’organo di supervisione etica e dei valori associativi dovrà accogliere le istanze degli utenti dell’attività professionale del controller che potranno rivolgersi ad esso per contestare il comportamento non etico di un associato.
Ai fini dello svolgimento della propria funzione, l’organo di supervisione etica e dei valori associativi con cadenza semestrale riceve dal consiglio direttivo un resoconto dettagliato ed aggiornato delle attività svolte dall’associazione, in particolare dei finanziamenti accettati e dei progetti realizzati e che si intendono realizzare.
All’organo di supervisione etica e dei valori associativi ciascun Cittadino o Azienda, come anche socio, dipendente o collaboratore, di Controller Associati che ne abbia notizia provvede a segnalare eventuali comportamenti che possano risultare difformi dal presente codice.
Al fine di acquisire istanze e reclami sarà creato un indirizzo email specifico pubblicizzato nel sito dell’associazione al quale chiunque, esterno od interno alla associazione, potrà inoltrare un reclamo sul comportamento etico di un associato. Questo reclamo verrà automaticamente inoltrato all’indirizzo email personale del supervisore etico, in caso di organo monocratico, o del membro effettivo designato, in caso di organo collegiale.
Art. 35 – Funzione istruttoria, propositiva e consultiva dell’organo di supervisione etica e dei valori associativi
Nell’ambito dell’attività di verifica sull’osservanza del codice etico-deontologico demandata, l’organo di supervisione etica e dei valori associativi:
- provvede ad istruire, anche a seguito di motivate segnalazioni di Cittadini o dei soci, i casi di presunte infrazioni al codice;
- sottopone al consiglio direttivo le proposte di sanzione per le quali siano risultate fondate, a suo giudizio, le contestazioni o le denunce di infrazione al codice;
- esprime pareri consultivi sull’applicazione del codice su richiesta dei soci o del consiglio direttivo;
- predispone, su richiesta del consiglio direttivo, una relazione scritta relativa al suo operato che potrà essere presentata all’assemblea dei soci.
Art. 36 – Funzione di indirizzo dell’organo di supervisione etica e dei valori associativi
L’organo di supervisione etica e dei valori associativi svolge una funzione di raccomandazione preventiva in relazione a fattispecie di comportamento che, pur non costituendo palesi violazioni al codice etico-deontologico, non appaiono conformi ai principi generali del codice stesso o dell’etica associativa di Controller Associati.
L’organo può anche proporre, in base alle casistiche riscontrate, le modifiche e le integrazioni del presente codice, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci della Controller Associati.
L’organo di supervisione etica e dei valori associativi non percepisce emolumenti per le attività legate allo svolgimento delle sue funzioni.
Art. 37 – Funzione di valutazione dei conflitti d’interesse
All’organo di supervisione etica e dei valori associativi spetta il compito di valutare l’effettiva e concreta esistenza di situazioni di conflitto di interessi individuate da altri soci o da terzi a carico di un associato.
Allo scopo, l’organo di supervisione etica e dei valori associativi procederà alle opportune verifiche. Qualora oggetto di verifica fosse il comportamento del supervisore etico, in caso di organo monocratico, o di un membro effettivo, in caso di organo collegiale, tutti i compiti dell’organo saranno devoluti al presidente dell’associazione fino alla conclusione della verifica.
Si avrà conflitto di interessi quando un socio della Controller Associati, a causa di una particolare relazione formale (sua o di un suo stretto familiare) o sostanziale, o comunque a causa di un suo interesse specifico, si trovi in una situazione di conflitto concreto e specifico, tale cioè da pregiudicare la sua autonomia di giudizio in relazione ad una determinata attività da svolgere in favore dell’associazione o di un proprio committente.
Art. 38 – Proposte di sanzione dell’organo di supervisione etica e dei valori associativi
Qualora l’organo di supervisione etica e dei valori associativi, espletata la procedura istruttoria, abbia verificato la sussistenza di una specifica violazione al codice, procede, dopo essersi confrontato con il presidente dell’associazione, all’adozione di una proposta di sanzione e la comunica al consiglio direttivo. Nel caso in cui oggetto della proposta sanzionatoria sia il presidente, l’organo si rivolge al vicepresidente.
CAPO VIII – DELLE SANZIONI
Art. 39 – Provvedimenti sanzionatori
I provvedimenti comminabili, nel caso di comprovate violazioni delle norme del codice etico-deontologico associativo, sono i seguenti:
a) avvertimento formale con richiesta di immediata cessazione del comportamento;
b) sospensione associativa per un termine estensibile fino a 6 mesi;
c) espulsione dall’associazione.
L’applicazione della sanzione di cui alla lettera c) dovrà essere formalmente approvata anche dal Consiglio Direttivo, con esclusione, nel caso in cui destinatario del provvedimento fosse un membro del consiglio, del voto dello stesso.
L’organo di supervisione etica e dei valori associativi dispone l’esecuzione e i relativi tempi di attuazione della sanzione.
La responsabilità disciplinare discende dalla volontarietà dell'azione indipendentemente dal dolo o dalla colpa eventualmente riconosciuti in ambito civile o penale. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato sicché, anche quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento, la sanzione deve essere unica.
CAPO IX – NORME DI CHIUSURA
Art. 40 - Entrata in vigore e norme transitorie
Il presente codice è entrato in vigore il 17 Giugno 2017.