Art. 1 – Denominazione
E' costituita un'associazione fra controller, liberi professionisti ed esperti di controllo di gestione denominata “CONTROLLER ASSOCIATI”.


Art. 2 – Sede
L'associazione ha la sede legale ad Ancona, in Via L. De Bosis n. 5.
La variazione dell'indirizzo della sede non comporta variazioni del presente statuto ed è deliberata dai soci.
L’associazione, con decisione del Consiglio Direttivo, potrà istituire sedi secondarie, dipendenze e filiali sia in Italia che all’estero.


Art. 3 – Scopo
L'associazione, che non ha finalità lucrative, ha carattere professionale, natura privatistica ed è fondata su base volontaria senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

In dettaglio, l’associazione si propone di:

  • favorire la discussione e il confronto sulle attività e le problematiche che quotidianamente vengono affrontate nei processi di pianificazione, programmazione e controllo di gestione in ambito aziendale e consulenziale;
  • promuovere iniziative di informazione, formazione e ricerca, anche in collaborazione con Università, scuole ed enti di formazione manageriale, rivolte ai propri soci;
  • diffondere e valorizzare l’esperienza professionale dei soci e la loro attività;
  • stabilire e sviluppare le relazioni tra i soci con iniziative di carattere professionale, culturale e sociale;
  • creare una “scuola di pensiero” nel campo della pianificazione, della programmazione e del controllo di gestione attraverso il confronto con le varie realtà territoriali, sia private sia pubbliche;
  • promuovere la formazione continua e permanente dei propri soci attraverso una struttura organizzativa congrua e l’organizzazione di momenti di formazione mirata, con l’ausilio della competenza di controller esperti, ma anche attraverso un rapporto costante con Enti Pubblici e privati di formazione, e con esperti nazionali o internazionali;
  • definire un codice etico-deontologico della professione del controller;
  • definire best practices relative allo svolgimento della professione del controller;
  • elaborare e diffondere raccomandazioni, norme e standard sulle migliori prassi professionali;
  • affermare il ruolo e la figura del controller;
  • favorire l'incontro tra gli associati e il mercato del lavoro;
  • sviluppare e mantenere rapporti con altre associazioni e/o organizzazioni nazionali e internazionali finalizzate anche all’erogazione di servizi agli associati.

L’associazione può svolgere, in via accessoria e non prevalente, tutte le altre attività necessarie ed utili per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Tali attività, ivi comprese quelle commerciali, dovranno essere svolte sempre senza scopo di lucro, con finalità di autofinanziamento e nei limiti consentiti dalla legge.
E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Le attività possono svolgersi sia presso la sede sia in luoghi esterni.
L’associazione deve svolgere la propria attività garantendo un adeguato livello di trasparenza verso i soci e i terzi, nel rispetto del codice etico-deontologico e dei regolamenti associativi.


Art. 4 – Durata
L'associazione ha durata illimitata, salvo il verificarsi di una delle clausole per lo scioglimento previste dalla legge o dal presente statuto.


Art. 5 – Statuto e regolamento
L’associazione è retta dal presente statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalle norme di legge.
L’assemblea dei soci può emanare dei regolamenti interni i quali disciplineranno, in armonia con il presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all’organizzazione ed all’attività dell’ente.


Art. 6 – Soci
Possono essere soci tutte le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti personali:

  • essere maggiorenni;
  • godere del pieno esercizio dei diritti civili;
  • essere in possesso di un diploma di scuola superiore.

I soci, inoltre,  devono essere:

  • persone che svolgono attività di pianificazione, programmazione e controllo di gestione in qualità di lavoratori dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo in aziende o enti;
  • liberi professionisti e imprenditori che si occupano di pianificazione, programmazione e controllo di gestione;
  • esponenti del mondo accademico che svolgono attività didattica e/o di ricerca in ambito di pianificazione, programmazione e controllo di gestione;
  • persone interessate alle tematiche della pianificazione, della programmazione e del controllo di gestione;
  • persone operanti in aree affini o di supporto all’attività di pianificazione, programmazione e controllo di gestione;
  • persone che non esercitano più l’attività lavorativa ma che hanno operato nell’ambito della pianificazione, della programmazione e del controllo di gestione.

Il numero di soci è illimitato.
L’associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa o limitazioni ai diritti e doveri derivanti dalla qualifica di socio. La qualifica di socio viene meno solo nei casi previsti dal presente statuto ed è intrasferibile.
I soci accettano il presente statuto, il codice etico-deontologico e i regolamenti dell’associazione.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
Gli aspiranti soci devono presentare domanda di adesione al Consiglio Direttivo nella quale dichiarano, tra l’altro, i propri dati anagrafici e di accettare, senza riserve, il presente statuto, le deliberazioni degli organi sociali e, ove presenti, il codice etico-deontologico e i regolamenti interni. La domanda deve essere accompagnata da un curriculum professionale dell’aspirante socio nonché da certificazione o autocertificazione dei requisiti previsti ai fini dell’ammissione. La domanda viene sottoposta al Consiglio Direttivo il quale deve esprimersi in merito entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di adesione. Qualora la domanda venga accolta, l’iscrizione del nuovo socio nel libro dei soci decorrerà dal momento del versamento della quota associativa. A seguito dell’iscrizione nel libro dei soci, il nuovo socio acquisirà i diritti e i doveri derivanti da tale qualifica e riceverà la tessera sociale. Ove la domanda venga respinta o non sia data risposta entro il termine dovuto, l’aspirante socio può presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncia, in via definitiva, l’assemblea dei soci in occasione della prima adunanza successiva al ricevimento del ricorso.
E’ compito del Consiglio Direttivo istituire e aggiornare l’elenco dei soci.

I soci si distinguono in due categorie aventi pari diritti associativi:

a) soci PREMIUM

Fanno parte di questa categoria i soci persone fisiche che presentano i seguenti requisiti specifici:

  • svolgono, in forma autonoma, subordinata o parasubordinata, attività in ambito di pianificazione, programmazione e controllo di gestione in modo abituale e prevalente nelle forme consentite dalla legge;
  • partecipano ad un programma di formazione professionale continua definito dal Consiglio Direttivo accumulando crediti formativi nella misura minima e secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo e dai regolamenti interni.

Periodicamente il Consiglio Direttivo provvede alla verifica di entrambi i suddetti requisiti per la permanenza nella categoria dei soci PREMIUM. In caso di assenza dei requisiti, il socio viene definito come socio ordinario. Dati i requisiti sopra indicati, l’ottenimento dello status di ‘socio PREMIUM’ non è indice di qualità del servizio reso dal socio al cliente ma solo dello svolgimento di attività professionale in ambito di pianificazione, programmazione e controllo di gestione e di partecipazione ad un programma di formazione continua. Pertanto, l’associazione non è mai responsabile, né garante, nei confronti del cliente/committente per gli standard qualitativi della prestazione resa dal socio qualificato.

b) soci ORDINARI

Fanno parte di questa categoria i soci che non possiedono entrambi i requisiti previsti per essere soci qualificati.


Art. 7 – Diritti
I soci hanno diritto ad essere informati e a partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni dell'associazione. I soci hanno, inoltre, diritto a partecipare con diritto di voto alle assemblee, ad eleggere ed essere eletti membri degli organi associativi, a discutere e approvare annualmente i bilanci nonché a svolgere il lavoro comunemente concordato. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione nei tempi e modi stabiliti dal Consiglio Direttivo. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere dall’appartenenza all’associazione.
L’associazione, secondo le modalità definite dai regolamenti interni e dalle norme di legge in materia, può rilasciare al socio PREMIUM richiedente un’attestazione relativa:

a) alla regolare iscrizione all'associazione;
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4, della Legge n. 4 del 14/01/2013 e successive modificazioni e integrazioni;
e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
f) all'eventuale possesso, da parte del professionista iscritto, di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

L'attestazione ha validità dalla data di rilascio fino al termine dell’anno associativo in cui viene rilasciata. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.
Il socio ordinario non ha diritto a richiedere all’associazione il rilascio delle attestazioni sopra indicate.


Art. 8 - Doveri e quote associative
I soci devono svolgere l’attività in favore dell’associazione senza fine di lucro.
Il comportamento verso gli altri soci e all’esterno dell’associazione deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede.
I soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo e al rispetto dei regolamenti e del codice etico-deontologico, pena le sanzioni ivi previste. Il mancato versamento della quota associativa nei tempi e nei modi previsti dal regolamento interno determina la perdita della qualifica di socio.
I soci PREMIUM sono tenuti, altresì, agli obblighi di formazione continua come previsti dall’art. 6 del presente statuto.


Art. 9 – Perdita della qualifica di socio
Tutti i soci cessano di appartenere all’associazione per:

  • dimissioni volontarie (recesso), da comunicarsi al Consiglio Direttivo in forma scritta;
  • non aver effettuato il versamento della quota associativa annuale entro i termini fissati dal regolamento;
  • decesso;
  • scioglimento dell’associazione;
  • espulsione o radiazione deliberata, in via definitiva, dal Consiglio Direttivo a seguito di accertati motivi di incompatibilità o per inadempimento o inosservanza degli obblighi assunti ai sensi del presente statuto, del codice etico-deontologico, dei regolamenti e delle delibere adottate o per altri motivi che comportino indegnità.

I soci che, per qualsiasi delle cause sopra menzionate, abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
Il recesso dall’associazione ha efficacia dalla data in cui la comunicazione di recesso è pervenuta alla sede dell’associazione, salvo che il socio recedente indichi nella comunicazione un termine successivo. Negli altri casi sopra menzionati, la cessazione del rapporto associativo e dei diritti collegati ha efficacia dalla data in cui il Consiglio Direttivo ha deliberato in merito.
Nel caso di espulsione o radiazione, il socio che abbia contravvenuto, previamente e debitamente informato dal Consiglio Direttivo, potrà inviare le proprie giustificazioni almeno trenta giorni prima della data in cui si tiene la riunione del Consiglio Direttivo per deliberare sull’eventuale esclusione.


Art. 10 - Organi sociali
Gli organi dell'associazione sono:

  • l'assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il presidente;
  • l’organo di controllo;
  • l’organo di supervisione etica e dei valori associativi;
  • il comitato tecnico-scientifico.

Tali cariche non prevedono l’erogazione di compensi da parte dell’associazione salvo essere rimborsati delle spese vive effettivamente sostenute per effetto della carica ricoperta, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.


Art. 11 - Assemblea
L’assemblea rappresenta l’universalità dei soci ed è organo sovrano.
Partecipano alle assemblee ed hanno diritto di voto attivo e passivo tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data fissata per la prima o unica convocazione dell’assemblea stessa.
L’assemblea dei soci viene convocata almeno una volta all’anno, entro il primo quadrimestre, dal Consiglio Direttivo tramite comunicazione scritta contenente la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare. L’assemblea può essere convocata presso la sede dell’associazione o altrove.
L’avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo lettera, fax, e-mail o altro mezzo idoneo al recapito indicato dal socio almeno venti giorni prima della data fissata per la prima convocazione. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un quarto dei soci, dell’organo di supervisione etica e dei valori associativi o dell’organo di controllo, se nominato. In tal caso, il presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
Le assemblee sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente, se nominato, o da chi sarà designato dai presenti. Ai fini delle votazioni, il presidente dell’assemblea nomina un segretario e, se necessario, degli scrutatori. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni, nel rispetto dei regolamenti interni, ove presenti.
In assemblea, ciascun socio ha diritto ad un solo voto. E’ espressamente vietato il voto per corrispondenza mentre è ammesso il voto per delega. Ogni socio non può avere più di due deleghe.
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
Le deliberazioni dell’assemblea vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.
Le riunioni dell’assemblea dei soci devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da chi ha svolto le funzioni di segretario.


Art. 12 – Assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria ha, tra gli altri, i seguenti compiti istituzionali inderogabili:

  • eleggere il presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, i componenti dell’organo di controllo e i componenti dell’organo di supervisione etica e dei valori associativi;
  • approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
  • discutere e approvare gli eventuali regolamenti per il funzionamento dell’associazione;
  • deliberare, su quanto interpellata, dal Consiglio Direttivo o su quanto altro previsto dalla legge.

In prima convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo diversa disposizione del presente statuto.


Art. 13 - Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria delibera, tra gli altri previsti dalla legge, sui seguenti argomenti:

  • modifiche dello Statuto;
  • scioglimento dell'associazione e relative modalità nonché sulle modalità di devoluzione del patrimonio.

In prima convocazione, l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti in proprio o per delega, salvo diversa disposizione di legge o del presente statuto.


Art. 14 - Consiglio Direttivo
L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da tre a nove membri eletti dall'assemblea ordinaria tra i propri componenti. Ai fini dell’elezione, il Consiglio Direttivo, in fase di convocazione dell’assemblea, richiede ai soci di presentare, entro otto giorni dall’invio della convocazione, eventuali candidature. Le candidature raccolte devono essere trasmesse dal Consiglio Direttivo all’organo di supervisione etica e dei valori associativi al fine di accertare l’adesione dei candidati ai principi del codice etico e la presenza dei requisiti sostanziali stabiliti per l’elezione agli organi dell’associazione. Nel caso in cui l’accertamento dia esito positivo, il Consiglio Direttivo informa, almeno otto giorni prima della data prevista per l’assemblea, i candidati e i soci. Nel caso in cui l’accertamento dia esito negativo, il Consiglio Direttivo informa tempestivamente, dandone adeguata motivazione, il candidato e la candidatura è sospesa. Le ragioni della sospensione devono essere tempestivamente comunicate a mezzo e-mail a tutti i soci.
I consiglieri durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.
Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venisse meno la minoranza dei consiglieri, la prima assemblea dei soci utile provvederà alla loro sostituzione. Qualora, invece, venisse meno la maggioranza dei consiglieri, il consiglio decade e i membri rimanenti restano in carica fino a che l’assemblea, che essi devono convocare senza indugio, abbia provveduto alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. E’ espressamente vietata qualsiasi forma di cooptazione.
Il Consiglio Direttivo nomina, tra i membri eletti, il vicepresidente, il tesoriere ed il segretario.
Il vicepresidente è il consigliere che sostituisce il presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni, in caso di assenza o di indisponibilità di quest'ultimo.
Il segretario sovrintende all’organizzazione ed al funzionamento dei servizi di segreteria dell’associazione. Ha il compito di curare la stesura dei verbali relativi agli organi dell’associazione nonché di curare l’aggiornamento e la conservazione dei libri sociali. In caso di sua assenza le funzioni di segretario vengono temporaneamente assunte dal vice-presidente o da altro consigliere indicato dal presidente.
Il tesoriere è responsabile degli atti di gestione economica e finanziaria dell’associazione, in conformità alle deliberazioni degli organi sociali competenti. Ha il compito di curare l’aggiornamento e la conservazione dei libri contabili e di predisporre i rendiconti preventivi e consuntivi. In caso di sua assenza le funzioni di tesoriere vengono temporaneamente assunte dal segretario o da altro consigliere indicato dal presidente.
Il Consiglio Direttivo, inoltre, può attribuire eventuali deleghe ed incarichi speciali ad altri soci che non sono stati eletti come consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è legittimato a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione volti al conseguimento dello scopo associativo, eccettuati solo quelli riservati dallo statuto all'assemblea.

Spetta, pertanto al Consiglio Direttivo:

  • elaborare il programma operativo dell'associazione e curarne la realizzazione;
  • eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
  • predisporre il bilancio preventivo sulla base del programma annuale;
  • determinare l'ammontare annuo delle quote associative;
  • predisporre il bilancio consuntivo;
  • deliberare la convocazione dell'assemblea, ordinaria o straordinaria, e stabilirne l'ordine del giorno;
  • deliberare in merito all’ammissione di nuovi soci;
  • deliberare in merito al rimborso alle cariche delle spese vive effettivamente sostenute per effetto della carica ricoperta.


Art. 15 - Convocazione e deliberazione del Consiglio Direttivo
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal presidente tramite comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l’ora di convocazione e l’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare. Il Consiglio Direttivo può essere convocato presso la sede dell’associazione o altrove. L’avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo lettera, fax, e-mail o altro mezzo idoneo al recapito indicato dai consiglieri almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza, la convocazione è fatta a mezzo fax, e-mail o altro mezzo idoneo con un preavviso di almeno tre giorni. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due consiglieri o dell’organo di controllo, se nominato, o dell’organo di supervisione etica e dei valori associativi; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro otto giorni dal ricevimento della richiesta e la riunione deve essere tenuta entro venti giorni dalla convocazione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente, se nominato, o da chi sarà designato dai presenti. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni, nel rispetto dei regolamenti interni, ove presenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevarrà il voto di chi presiede.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo, si tengano per tele-conferenza, audio-conferenza o video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che il presidente ed il segretario siano presenti nello stesso luogo e sia a tutti consentito di seguire la discussione dei punti posti all’ordine del giorno, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da chi ha svolto le funzioni di segretario. Il verbale di ogni riunione deve essere trasmesso, entro quindici giorni dalla sua approvazione, al presidente dell’organo di supervisione etica e dei valori associativi.
Il Consiglio Direttivo, nell’ambito delle proprie funzioni, può avvalersi di commissioni di lavoro nonché dell’attività di terzi, anche non soci, in grado di contribuire alla realizzazione di specifici programmi e al conseguimento degli scopi associativi.


Art. 16 – Presidente
Il presidente è eletto dall’assemblea ordinaria e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e ne promuove e coordina l'attività.
Egli è anche il presidente del Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori, e dell'assemblea ed ha cura che sia data esecuzione alle delibere. Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali che impegnano l’associazione verso i soci e i terzi.
Il presidente è legittimato, altresì, ad adottare i provvedimenti di urgenza, riferendone alla prima adunanza del Consiglio Direttivo.


Art. 17 – Organo di controllo
Qualora ritenuto necessario o sia obbligatorio ai sensi di legge, l’assemblea nomina un collegio di revisori o un revisore unico scelti tra persone di comprovata competenza e professionalità, anche non soci. La carica di componente dell’organo di controllo è incompatibile con quella di presidente e di componente del Consiglio Direttivo.
L’organo di controllo rimane in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.
L’organo di controllo esercita le attività di vigilanza e di revisione legale secondo le previsioni di legge e le eventuali ulteriori funzioni ad esso demandate dalle norme di legge applicabili.
Le attività di verifica devono essere effettuate almeno ogni novanta giorni e devono risultare da un verbale sottoscritto dai componenti effettivi dell’organo di controllo.
L’organo di controllo può assistere alle adunanze delle assemblee degli associati e alle adunanze del Consiglio Direttivo.
Nel caso di nomina di un organo monocratico questo è formato da un membro effettivo e un supplente.
Nel caso di nomina di un collegio di revisori questo è formato da tre membri effettivi e due supplenti. Il collegio elegge nel suo seno il presidente, ove non vi abbia provveduto l’assemblea. Il collegio è convocato su iniziativa del presidente o di uno qualsiasi dei revisori. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei revisori e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suo membri.


Art. 18 – L’organo di supervisione etica e dei valori associativi
L’assemblea elegge tra i soci un organo collegiale avente funzioni di supervisione etica e di garanzia dell’effettiva adesione dei soci, come anche dei soci eletti nelle varie cariche associative, ai principi del codice etico. Inoltre, l’organo di supervisione etica e dei valori associativi ha funzioni di verifica e di implementazione dei valori dell’Associazione. In particolare:

- assicura che le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo siano coerenti con gli scopi e i valori dell’associazione; a tale scopo, può chiedere la convocazione dell’assemblea dei soci in caso di non coerenza con gli stessi;
- garantisce e promuove il continuo aggiornamento del principi e dei valori etici dell’associazione; a tale scopo, può suggerire al Consiglio Direttivo interventi statutari e regolamentari, a presidio della tenuta e del progressivo affinamento del codice etico-deontologico e dei valori associativi;
- valuta la conformità ai principi e ai valori dell’associazione di ogni eventuale cambiamento dei requisiti necessari per poter essere ammessi all’associazione in qualità di socio.

L’organo di supervisione etica rimane in carica per tre esercizi ed è liberamente rieleggibile. L’organo viene nominato in occasione della nomina del Consiglio Direttivo. Sono eleggibili i soci che risultino iscritti all’Associazione da almeno dieci anni, anche non consecutivi, e che abbiano avuto almeno un incarico quali membri del Consiglio Direttivo. Sono sempre eleggibili i soci fondatori.
Per garantire l’indipendenza del suo operato, la carica di supervisore non è compatibile con quella di presidente o di membro del Consiglio Direttivo dell’associazione medesima. I diritti e doveri dell’organo di supervisione etica e dei valori associativi sono disciplinati dal codice etico-deontologico dell’associazione.
L’organo di supervisione etica e dei valori associativi è formato da tre membri effettivi. Il collegio elegge nel suo seno il presidente. Il collegio è convocato su iniziativa del presidente o di uno qualsiasi dei membri effettivi. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suo membri. Le riunioni dell’organo di supervisione etica e dei valori associativi collegiale possono tenersi per tele-conferenza, audio-conferenza o video-conferenza. In questo caso si applicano le norme previste per il Consiglio Direttivo. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venisse meno la minoranza dei membri effettivi, i due membri in carica sono chiamati a cooptare tempestivamente il terzo. Qualora, invece, venisse meno la maggioranza dei membri effettivi, l’organo decade e i membri rimanenti restano in carica fino a che l’assemblea, convocata tempestivamente dal Consiglio Direttivo, non abbia provveduto alla nomina di un nuovo organo di supervisione etica e dei valori associativi.
Le attività svolte devono risultare da un verbale sottoscritto dai componenti effettivi dell’organo di supervisione etica.


Art. 19 – Il comitato tecnico-scientifico
Il comitato tecnico-scientifico è composto da tre membri, di cui uno scelto dall’assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza, anche non soci, e due scelti dal Consiglio Direttivo tra i docenti, strutturati e non strutturati, dell’Università Politecnica delle Marche che svolgono attività didattica e/o di ricerca su tematiche di pianificazione, programmazione e controllo di gestione.
Non sono previste incompatibilità tra la carica di membro del comitato tecnico-scientifico e le altre cariche associative.
I componenti del comitato durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.
Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio, venissero a mancare dei componenti del comitato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione. In particolare, qualora venissero a mancare i membri scelti dall’assemblea, il Consiglio Direttivo provvederà, senza indugio, a convocare l’assemblea. Se, invece, venissero a mancare i membri scelti dal Consiglio Direttivo, sarà quest’ultimo a provvedere alla loro sostituzione. I membri così nominati scadranno al decorrere del termine inizialmente previsto quale scadenza del comitato.
I diritti e doveri del comitato tecnico-scientifico sono disciplinati dai regolamenti dell’associazione e dalle delibere del Consiglio Direttivo procedente alla nomina.
Il comitato elegge nel suo seno il presidente. Il comitato è convocato su iniziativa del presidente o di uno qualsiasi dei componenti. Le riunioni del comitato sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, da chi sarà designato dai presenti. Il presidente nomina un segretario. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni, nel rispetto dei regolamenti interni, ove presenti. Il comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suo membri. Le riunioni del comitato tecnico-scientifico possono tenersi per tele-conferenza, audio-conferenza o video-conferenza. In questo caso si applicano le norme previste per il Consiglio Direttivo.
Le decisioni del comitato tecnico-scientifico devono risultare da un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.


Art. 20 – Esercizio sociale e bilancio
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il trenta aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo, unitamente alla relazione scritta dell’organo di controllo, se nominato, sottopone all’assemblea dei soci per l’approvazione il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, entrambi redatti in modo chiaro, veritiero e corretto. Detti bilanci sono a disposizione di tutti gli associati sul sito dell’associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione e anche successivamente.


Art. 21 – Patrimonio dell’associazione
Il patrimonio dell’associazione è indivisibile ed è costituito da beni immobili e mobili, azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati, donazioni, lasciti o successioni e altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
L’associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

  • quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
  • contributi da chiunque ricevuti, anche non soci, e finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti aventi finalità sociali e conformi agli scopi associativi;
  • erogazioni liberali, donazioni, contributi, eredità, legati e lasciti testamentari;
  • proventi delle cessione di beni e prestazione di servizi, anche convenzionati, agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera accessoria, non prevalente e strumentale ai fini istituzionali;
  • ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazione.


Art. 22 – Quota associativa
La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non frazionabile e non rimborsabile né trasferibile in nessun caso.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle assemblee dei soci. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
La quota associativa rappresenta unicamente un sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi.


Art. 23 - Divieto di distribuzione utili
Durante la vita dell’associazione non si potrà dar luogo, in alcun modo, a distribuzione tra i soci, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’associazione è obbligata a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.


Art. 24 – Scioglimento
Lo scioglimento dell'associazione viene deliberato dall'assemblea straordinaria, secondo le modalità stabilite dal presente statuto.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i relativi poteri.
In caso di nomina di più liquidatori, gli stessi opereranno secondo le norme previste per il Consiglio Direttivo, per quanto applicabili.
I liquidatori possono essere anche non soci.


Art. 25 – Devoluzione del patrimonio

All’atto dello scioglimento è fatto obbligo all’associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo quanto previsto dalla legge.
In nessun caso il patrimonio potrà essere distribuito direttamente o indirettamente ai soci.


Art. 26 – Foro competente e legge applicabile
Ogni controversia tra l’associazione e i singoli soci nonché ogni questione afferente all'interpretazione, applicazione e l'esecuzione delle norme del presente statuto e dei regolamenti interni è attribuita in via esclusiva al Tribunale di Ancona ed è applicabile la legge italiana.


Art. 27 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto o dai regolamenti interni, ove presenti, si fa riferimento alle deliberazioni dell’assemblea dei soci e alle vigenti disposizioni legislative in materia.

 

17 Giugno 2017